Decertificazione

 

A partire dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore, introdotte con l’art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” emanato con DPR 28.12.2000 n. 445.

La nuova disciplina - obbligatoria per le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi - intende operare una radicale “decertificazione”, sostituendo alla tradizionale produzione di certificati l’acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti o, in alternativa, la produzione da parte degli interessati di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Le principali novità

Le principali novità, introdotte dalla nuova normativa sotto forma di modifiche ed integrazioni degli articoli 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 74 delle legge n. 445/2000, sono le seguenti:

- Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della p.a. ed i gestori dei pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (per le fattispecie elencate dall’art. 46 della L. 445/2000) o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47). Di conseguenza, a far data dal­ 1 gennaio 2012 le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli; tali comportamenti integrano, per espressa disposizione di legge, violazione dei doveri d’ufficio.

- Sui certificati rilasciati ai soggetti privati (gli unici rilasciabili) deve essere apposta - a pena di nullità espressamente prevista per legge - la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

 

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