Cambio di residenza

Al momento dell'iscrizione anagrafica o del cambio di abitazione, il richiedente deve dimostrare, oltre all’effettiva dimora abituale, anche la regolarità del titolo di occupazione dell’immobile, presentandone copia.

In alternativa è possibile avvalersi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando esclusivamente i moduli - conformi a quelli predisposti dal Ministero dell’Interno - scaricabili dal riquadro modulistica della presente pagina.

 

Modalità di presentazione

Le dichiarazioni, compilate e sottoscritte, possono essere presentate al Comune di Scandale (Via Nazionale, 113), oppure inoltrate attraverso le seguenti modalità:

  • lettera raccomandata indirizzata “Comune di Scandale, Ufficio Servizi demografici, Via Nazionale, 113 - 88831 Scandale”,
  • fax n. 0962/558970,
  • invio per posta elettronica – semplice o certificata – al seguente indirizzo PEC: servizidemografici.scandale@asmepec.it, indicando nell’oggetto: “Dichiarazione anagrafica”.

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica (posta elettronica semplice o certificata) deve essere effettuata secondo una tra le seguenti modalità:

  • la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale,
  • la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente,
  • la copia della dichiarazione, recante la firma autografa del richiedente, deve essere acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

 

Cittadini stranieri

I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007, indicati nell’allegato B, scaricabile dalla presente pagina.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno, indicati nell’allegato A, scaricabile dalla presente pagina.

Tutti i cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti.

 

Effetti della normativa

Come stabilisce la normativa, gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente viene iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro i successivi due giorni lavorativi il Comune di provenienza deve provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni al completamento dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate ai soggetti privati.

Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica procede, entro 45 giorni dalla presentazione, all’accertamento dei requisiti ai quali è subordinata l’iscrizione anagrafica (in primo luogo: l’ef­fettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, o di accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.

 

Normativa

Allegati

 

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